3.1.1. Le informazioni fornite dal Consulente Indipendente riguardo le possibilità di intraprendere un’attività commerciale con l’Azienda e i diritti e doveri ad essa legati devono essere precise, esaurienti, e corrispondere alle direttive ufficiali. Il Consulente Indipendente non ha facoltà di comunicare dati che non possano essere confermati, né di fare promesse che non possano essere mantenute. Il Consulente Indipendente non deve comunicare dati falsi o fuorvianti al fine di semplificare la vendita dei prodotti.
3.1.2. Il Consulente Indipendente s’impegna a non utilizzare tecniche di recruiting disoneste, ingannevoli o illusorie.
3.1.3. Il Consulente Indipendente s’impegna a non fare dichiarazioni illusorie, false o volutamente migliorative sui prodotti, né descrivere i prodotti in termini distinti da quelli adottati dall’Azienda nella letteratura corrente ed ufficiale. In particolare, il Consulente Indipendente non ha il diritto di ascrivere capacità curative a nessuno dei prodotti.
3.1.4. È proibito apportare materiali sulla cura di malattie gravi tramite l’uso degli integratori alimentari e argomentare direttamente o indirettamente con esempi di guarigioni.
3.1.5. È fatto divieto al Consulente Indipendente di diffondere informazioni mendaci su qualità, effetto, disponibilità, condizioni di pagamento e consegna dei prodotti dell’Azienda.
3.1.6. È fatto divieto al Consulente Indipendente di imballare nuovamente i prodotti, cambiare la confezione o le etichette, o alterare i prodotti forniti dall’Azienda in alcun modo.
3.1.7. Il Consulente Indipendente deve astenersi dall’impiego di comparazioni scorrette con altre ditte che possano trarre in inganno l’interlocutore. I criteri di comparazione si devono basare su fatti supportati da prove. I Consulenti Indipendenti non hanno facoltà di trasmettere direttamente o indirettamente informazioni mendaci riguardanti qualsiasi altra ditta o prodotto.
3.1.8. Il Consulente Indipendente non ha facoltà di confidare dati sui propri redditi con il fine di manipolare altri Consulenti Indipendenti o Consumatori dell’Azienda. È ammissibile parlare di reddito solamente in terza persona, specificando quali possono essere le entrate economiche a seconda del rango.
3.1.9. Nella presentazione dei prodotti o delle possibilità di business è proibito pubblicizzare o promuovere altre ditte, organizzazioni o persone fisiche non concernenti Coral Club. Il Consulente Indipendente non ha facoltà di impiegare fonti letterarie o altri materiali che promuovano altre organizzazioni di carattere religioso, politico, commerciale o sociale, o che facciano presupporre alcun legame tra Coral Club e altre organizzazioni senza il previo consenso dell’Azienda.
3.1.10. È proibito usare strumenti, canali o meccanismi di reclutamento di collaboratori (siti specializzati per datori di lavoro, annunci in Internet, mass media, ecc.) allo scopo di attirare potenziali clienti o Consulenti Indipendenti.
3.1.11. Il Consulente Indipendente che impieghi strumenti elettronici di inchiesta o simili per interfacciarsi con i clienti deve dichiarare la corretta definizione della procedura «questionario di inchiesta al cliente» nelle pubblicità o in qualsiasi altra descrizione pubblica della procedura stessa. È proibito utilizzare definizioni come «diagnostica», «scanning», «cura» o qualsiasi altro termine che sottintenda procedure strettamente mediche e che tragga in inganno i clienti circa il contenuto di tali procedure.
3.1.12. Il Consulente Indipendente non può fare diagnosi. Per formulare i risultati dei questionari d’inchiesta (con l’impiego di strumenti elettronici o altri mezzi) si raccomanda l’uso della formula «suggerimento del Сonsulente».
3.2. Pubblicità e promozione.
3.2.1. Il Consulente Indipendente s’impegna ad utilizzare nell’ambito della sua attività la letteratura e ogni altro materiale informativo realizzato e autorizzato dall’Azienda.
3.2.2. Né il Consulente Indipendente né altre persone hanno facoltà, senza l’autorizzazione dell’Azienda, di copiare integralmente o parzialmente, ristampare, correggere, ampliare o cambiare nessuno dei materiali stampati e audiovisivi dell’Azienda. Tutti i materiali informativi e pubblicitari emessi o convenuti dall’Azienda sono tutelati dal copyright, sia depositato che non depositato, e sono da considerarsi proprietà dell’Azienda o degli autori.
3.2.3. L’uso dei marchi commerciali, dei logotipi e delle denominazioni dell’Azienda nei biglietti da visita e in altri materiali di promozione personale dei Consulenti Indipendenti deve rispettare le indicazioni del manuale di istruzioni del marchio Coral Club (l’unica versione officiale del manuale del marchio è nel sito Internet dell’Azienda).
3.2.4. Il Consulente Indipendente non deve pubblicizzare o menzionare la denominazione dei prodotti Coral Club, di marchi registrati e contrassegni in qualunque registrazione audio o video da lui prodotta per conto proprio, a suo nome o dietro sue istruzioni, tranne che nei casi in cui l’impiego di tale registrazione sia stato autorizzato dall’Azienda.
3.2.5. Il Consulente Indipendente non ha facoltà di trasmettere via etere qualsiasi registrazione che abbia relazione, oppure menzioni, pubblicizzi o favorisca in qualsiasi altra maniera, diretta o indiretta, la divulgazione di nomi di prodotti, materiali, potenzialità commerciali e metodi di lavoro dell'Azienda senza il previo assenso scritto dell’Azienda stessa. In caso contrario l’Azienda si riserva il diritto di richiedere per vie legali il risarcimento dei danni di immagine subiti, sia diretti che indiretti.
3.2.6. Il Consulente Indipendente non ha facoltà di pubblicizzare i prodotti e i servizi di Coral Club, allo scopo di allargare il numero dei suoi clienti, tramite mass media, né di usare qualsiasi altro tipo di annuncio, inclusi quelli che prevedono l’impiego di mezzi tecnologici (ad esempio, l’altoparlante) e mezzi di informazione, come anche di mass-mailing, telemarketing, radio, televisione, invii multipli di fax, reti di comunicazione informatizzate (incluso Internet), mass e-mailing, newsletter o qualsivoglia altro metodo dove non avvenga il contatto personale con il cliente al fine di promuovere i prodotti e i servizi Coral Club, presentare e spiegare il Piano Marketing Coral Club, oppure prospettare le opportunità di business offerte da Coral Club e motivare ad acquisire il rango di Consulente Indipendente.
3.2.7. Nel caso in cui i mezzi di informazione di massa manifestino l’interesse di intervistare il Consulente Indipendente o essere informati sui prodotti e sull’attività dell’Azienda, egli è tenuto a invitare il corrispondente a mettersi in contatto con l’Azienda e notificare all’Azienda tale richiesta. Apprezziamo molto l’interesse manifestato nei confronti nei nostri prodotti e delle nostre potenzialità commerciali, ma solo l’Azienda può rilasciare interviste e occuparsi di reclamizzare Coral Club e i suoi prodotti.
3.2.8. Se il Consulente Indipendente mette un annuncio pubblicitario in Internet è tenuto ad osservare tutte le regole e le disposizioni dell’Azienda in materia di pubblicità. La descrizione dettagliata di come utilizzare questo mezzo di comunicazione a fini pubblicitari è riportata nel CAPITOLO 4 .
3.2.9. Oltre alle norme stabilite dall’Azienda il Consulente Indipendente, nel pubblicizzare i prodotti e prospettare le possibilità di business, è tenuto ad osservare strettamente la legislatura del paese in cui svolge la sua attività e altra legislatura a cui sia eventualmente soggetto. Accertarsi di quale sia questa legislatura e in che modo essa riguardi la sua attività è responsabilità dello stesso Consulente Indipendente.
3.2.10. L’impiego di nomi commerciali, marchi, simboli aziendali e loro copie fac-simile è consentito solo in stretta conformità con le linee guida di uso del brand. I logotipi e ogni altra proprietà intellettuale e industriale in cui sia incluso il nome Coral Club, i diversi marchi registrati, i nomi commerciali e i marchi di servizio con cui sono marcate le merci e contrassegnati i servizi dell’Azienda o i vari tipi di etichette sono esclusiva proprietà dell’Azienda Coral Club. L’Azienda e le sue affiliate si riservano il diritto di revocare a proprio insindacabile giudizio e in qualsiasi momento l’autorizzazione all’uso di quanto sopra.
3.2.11. I Consulenti Indipendenti possono usare i materiali pubblicitari dell’Azienda al solo scopo di condurre la propria attività in qualità di Consulenti Indipendenti Coral Club.
3.3. Materiali pubblicitari di promozione dell’attività non prodotti dall’Azienda.
3.3.1. I Consulenti Indipendenti possono elaborare propri materiali e strumenti di promozione al fine di migliorare la propria attività, gli studi e la motivazione della propria organizzazione distributiva, a condizione che tali materiali:
rispettino strettamente le istruzioni del manuale di uso del marchio Coral Club e le altre regole e istruzioni scritte dell’Azienda;
non siano mezzi di procacciamento di proventi utilizzati insieme alla promozione dei prodotti dell’Azienda e non siano intesi come tali;
non infrangano le leggi del paese in cui sono diffusi.
3.3.2. La vendita, dimostrazione e promozione di materiali non prodotti dall’Azienda in occasione degli eventi organizzati dai Consulenti Indipendenti o dall’Azienda devono essere previamente concordate con gli organizzatori dell’evento.
3.3.3. Il prezzo al dettaglio dei materiali non prodotti dall’Azienda per i Consulenti Indipendenti deve corrispondere ai prezzi correnti di materiali promozionali analoghi.
3.4. Interazione del Consulente Indipendente con la struttura.
3.4.1. Il Consulente Indipendente è responsabile di dare supporto informativo ai Consumatori della sua struttura sottostante su: impiego dei prodotti, offerte speciali dell’Azienda, novità, programma di sconti, regole aziendali, redazione degli ordini e ogni altra questione legata ai prodotti o all’attività commerciale con Coral Club.
3.4.2. Il Consulente Indipendente non può partecipare o intervenire nell’attività dei suoi Consulenti Indipendenti sottostanti se essi non sono consenzienti. Il principio di cooperazione deve basarsi sul rispetto reciproco e sulla partnership.
3.4.3. Il Consulente Indipendente è invitato a comunicare qualsiasi violazione delle regole dell’Azienda avvenuta nella sua rete distributiva attraverso i canali di comunicazione autorizzati dell’Azienda.
3.4.4. La registrazione in massa di nuovi Membri del Club senza i relativi ordini è considerata una violazione etica e può comportare dei provvedimenti da parte dell’Azienda nei confronti del Consulente Indipendente.
3.5. La responsabilità del Consulente Indipendente nella formazione dei Membri della struttura. Una delle attività del Consulente Indipendente è la formazione dei Membri del Club, la promozione degli ideali di salute, bellezza e bontà, l’istaurazione di relazioni basate sui valori aziendali: pace, amore, rispetto e integrità, fondati sul disinteresse.
3.5.1. I doveri del Consulente Indipendente comprendono la formazione dei Consumatori e dei Consulenti della sua struttura sottostante circa i seguenti aspetti:
gli obiettivi raggiungibili, le specifiche e i vantaggi dell’utilizzo dei prodotti dell’Azienda;
il Piano Marketing;
la regole vincolanti dell’attività del Consulente Indipendente;
gli strumenti di business suggeriti dall’Azienda.
3.5.2. La formazione, il trasferimento delle conoscenze e l’esperienza pratica devono essere svolti a titolo gratuito e in modo disinteressato. I Consulenti Indipendenti non possono esigere pagamento per corsi di formazione, training, maratone formative, sessioni di coaching sia online che face-to-face.
3.5.3. Se concordato con la commissione etica dell’Azienda, il Consulente Indipendente può addebitare un costo per lo svolgimento di eventi educativi, se ciò è dovuto alla necessità di sostenere spese aggiuntive da parte del Consulente Indipendente (affittare una stanza, preparare pacchetti informativi per i partecipanti, pause caffè, ecc.)
3.5.3.1. In questo caso, il Consulente Indipendente si rivolge all’Azienda per organizzare la riscossione del costo di partecipazione all’evento in questione. Qualora l’importo dei pagamenti percepiti per l’evento superi i costi di organizzazione dell’evento, la differenza dovrà essere restituita all’Azienda affinché la conservi come fondo cassa da utilizzare per il prossimo evento organizzato dal Consulente Indipendente.
3.5.4. L’Azienda si riserva il diritto di applicare ai Consulenti Indipendenti che conducono corsi di formazione, training o altri eventi a pagamento le sanzioni specificate nella CAPITOLO 10 delle Regole aziendali.